Art. 4.

      1. La Commissione è convocata per la propria costituzione dai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica ed elegge fra i propri componenti due vicepresidenti e due segretari che, con il presidente, formano l'ufficio di presidenza.
      2. Per la validità delle sedute della Commissione è necessaria la presenza di almeno un terzo dei suoi componenti.
      3. La Commissione può deliberare di articolarsi in gruppi di lavoro.